Art. 2.
(Procedimento).

      1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la persona interessata presenta istanza di correzione dell'attribuzione di sesso all'ufficiale di stato civile del comune di residenza.
      2. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome o dei nomi che la persona interessata ha scelto e deve essere accompagnata da certificazione di un medico specialista di fiducia, che attesti che la persona sta seguendo un percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari alla sua identità di genere.
      3. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti indicati al comma 2 del presente articolo, l'ufficiale di stato civile del comune di residenza della persona interessata trasmette l'istanza all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato

 

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compilato l'atto di nascita, affinché proceda entro quindici giorni alle correzioni richieste, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
      4. L'ufficiale di stato civile, dopo aver proceduto alle correzioni ai sensi del comma 3, provvede senza ritardo a notificare la correzione alla persona interessata e all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza della persona stessa per gli adempimenti ulteriori.